Sulle esterovestizioni da valutare bilanci e scritture
[Sole 24 Ore] La risposta della Commissione Ue alla denuncia avanzata dall’Aidc (l’Associazione italiana dottori commercialisti) sull’incompatibilità comunitaria della normativa italiana in materia di “esterovestizione” (si veda «Il Sole 24 Ore» di due giorni fa) ripropone all’attenzione degli operatori alcune questioni sollevate nel corso degli accertamenti in materia di residenza fiscale delle società estere. In genere i verificatori, quanto meno in prima battuta, procedono a una ricostruzione “extracontabile” del reddito della società considerata “esterovestita”, disconoscendo la deducibilità dei costi, oltre che delle imposte già assolte all’estero. La giustificazione che viene di norma addotta è che, in considerazione dell’inevitabile assenza di una dichiarazione dei redditi e di una contabilità nel nostro Paese, il soggetto estero non potrebbe portare in deduzione i costi, perché privi dei requisiti della certezza, né potrebbe scomputare le imposte estere, data la formulazione dell’articolo 165, comma 8 del Tuir, che vieterebbe il riconoscimento del relativo credito, in assenza di una dichiarazione dei redditi regolarmente presentata in Italia.
Il tema è di estrema attualità, anche perché le contestazioni elevate dalla Guardia di fmanza o dall’agenzia delle Entrate potrebbero riguardare società “commerciali” e non solo le holding di partecipazione, per le quali, nei fatti, i costi di esercizio sono di norma contenuti, come pure le imposte assolte sui passive income. Un accertamento “extracontabile” del reddito della società “esterovestita” basato solo sui ricavi, e non sul reddito, fmirebbe per riprendere a tassazione una grandezza sicuramente non rappresentativa della capacità contributiva e, a ben vedere, in assenza delle condizioni previste all’articolo 39, comma 2 del Dpr 600/1973. (…)
Leggi l’articolo di Avolio Diego – Santacroce Benedetto
Sole 24 Ore di venerdì 11 novembre 2011, pagina 33
Digitalizzazione: Ministero Economia e Finanze














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